Un cliente bancario che stipula un mutuo ha l’onere di pagare le rate, di norma con cadenza mensile, sulla base di un preciso prospetto noto a priori. Trattasi del cosiddetto piano di ammortamento, un vero e proprio percorso creditizio durante il quale il mutuatario è chiamato a saldare puntualmente le rate pena la morosità e, nei casi più gravi, l’insolvenza.
In Italia le rate del piano di ammortamento sono caratterizzate per importo da una quota relativa al capitale da rimborsare, e dall’altra quota che è rappresentata dagli interessi. E così per un mutuo a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti, mentre nel caso di un mutuo a tasso Euribor le rate hanno un importo variabile in quanto il finanziamento ipotecario è indicizzato. Per avere maggiori informazioni è consigliabile consultare http://mutui.com, il portale sui mutui online.
Ci sono casi in corrispondenza dei quali in termini di durata il piano di ammortamento può subire delle variazioni. Questo accade in particolare quando il mutuo viene sospeso oppure è soggetto ad una rinegoziazione bilaterale. Nel dettaglio, in caso di sospensione il piano di ammortamento si allunga in ragione del numero di mesi in corrispondenza dei quali il pagamento delle rate è stato congelato. Mentre in caso di rinegoziazione il mutuo può variare non solo nella durata del piano di ammortamento ma anche, a discrezione della banca e comunque su richiesta del cliente, per la tipologia di tasso applicato, ad esempio dal tasso fisso al tasso variabile.
Non è detto che un cliente che chiede la rinegoziazione di un mutuo la ottenga dalla banca con cui il finanziamento ipotecario è stato stipulato. In questo caso, a patto di non essere morosi, il mutuo si può rinegoziare solo con la surroga, ovverosia cambiando banca. Ricordiamo che ad oggi per legge la surroga è un’operazione sul mutuo senza costi applicabili al cliente, neanche quelli per saldare la parcella del notaio.