La Banca d’Italia ha presentato un’analisi sulle proposte di modifica alla disciplina sulla concentrazione dei rischi (che recepiscono gli emendamenti apportati alla Capital Requirement Directive dalla Direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 – “CRD II”). Questo anche in relazione ai (limitati) margini di discrezionalità possibili nel recepimento, e quindi allo scopo di implementare la normativa nel modo più efficace nell’ambito del sistema finanziario-bancario italiano. Il problema che la normativa va ad affrontare riguarda le esposizioni (di elevato ammontare) nei confronti di singole controparti, poiché può causare molteplici problemi – soprattutto in caso di default imprevisto – che possono mettere non solo a rischio la stabilità dell’intermediario (banca o altro), ma anche avere ulteriori conseguenze ed implicazioni:
- rischio sistemico, in caso di trasmissione della crisi ad altri intermediari
- rischio di moral hazard nel comportamento degli intermediari, che possono fare affidamento su “reti di salvataggio” esplicite o implicite (dalle assicurazioni dei depositi, alla fiducia su un intervento pubblico)
- asimmetrie informative legate alla difficoltà di valutare lo stato di salute dell’intermediario.
La necessità di una revisione della normativa comunitaria della concentrazione dei rischi è stata dovuta alla ricerca di una maggiore “parità” tra gli intermediari operanti nell’Unione Europea, limitando e quando possibile eliminando le differenze di regolamentazione attualmente esistenti. Inoltre, come è facile immaginare, la nuova normativa cerca di trarre lezione dall’esperienza della crisi: in particolare, cercando di introdurre dei “backstop limit” per proteggere la stabilità dell’intermediario anche di fronte a fatti inattesi che possono avere conseguenze fuori controllo. Ad esempio, uno degli elementi su cui si sta intervenendo è legato al “trattamento di favore” circa la rischiosità delle esposizioni interbancarie, ritenute più sicure, ma che in questo modo possono potenzialmente diventare degli strumenti di “contagio”. Ecco dunque la sintesi delle proprie valutazioni, presentata dalla Banca d’Italia (i grassetti sono nostri):
Nel complesso, le norme proposte rafforzano la stabilità del sistema finanziario e diminuiscono le disparità concorrenziali esistenti tra intermediari e tra paesi. Di seguito si riassumono i principali effetti per gli intermediari italiani:
- ll nuovo trattamento delle esposizioni interbancarie determinerebbe un incremento significativo delle esposizioni oltre i limiti, ma un’eventuale deroga per le banche di piccola dimensione ne attenuerebbe l’impatto e ricondurrebbe il fenomeno entro proporzioni fisiologiche.
- Il fenomeno dei grandi rischi rappresentati da esposizioni verso componenti cross-border dei gruppi bancari è molto contenuto; l’impatto immediato di eventuali modifiche normative, dunque, è trascurabile. Tuttavia, poiché il coordinamento tra le autorità dei paesi extra-UE è suscettibile di ulteriore rafforzamento, i benefici di un limite applicabile alle componenti intra-gruppo residenti in tali paesi permangono apprezzabili.
- Con la fine del regime transitorio (fine 2011) il limite applicabile agli intermediari finanziari ex art. 107 TUB sarebbe equiparato a quello delle banche (scendendo dal 40% al 25%). Le simulazioni effettuate indicano che un quarto degli intermediari potrebbe presentare grandi rischi oltre i limiti.
- Le modifiche volte ad armonizzare la normativa delle SIM a quella degli altri intermediari dovrebbero favorire la parità concorrenziale senza produrre impatti di rilievo nell’immediato per le SIM.
Banche e Risparmio [http://www.banknoise.com]
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